MALTRATTAMENTO DI ANIMALI E REGOLAMENTAZIONE LEGISLATIVA
L’art. 544 ter del codice penale disciplina il reato di “maltrattamento di animali” e stabilisce che:” chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale”. Tale ultima ipotesi si riferisce ai casi delle scommesse clandestine e competizioni tra animali il c. d. “reato di doping a danno di animali”
Tale fattispecie (maltrattamento di animali) è stata modificata dalla l. n. 189/2004 e, successivamente, dalla l.n. 201/2010 che ne ha inasprito la pena. Si pensi che in precedenza tale materia era regolata dall’art. 727 c.p. che prevedeva, semplicemente, una ammenda da € 1.32,00 ad € 5.164,00.
Cerchiamo ora di comprendere meglio cosa si intende per maltrattamento di animali.
Le ipotesi che si possono verificare sono: denutrizione, stato di abbandono, ferite per punizioni corporali, allontanamento dei cuccioli dalla madre in età prematura, uso di una catena troppo corta e stretta per un periodo prolungato, mancanza di cure e di pulizia come ad esempio costringere il cane a vivere nei propri escrementi.
Esiste un obbligo giuridico da parte del proprietario di un animale di accudirlo e, quindi, nel caso in cui lo stesso necessita di cure che non vengono somministrate per evitare l’aggravamento di una lesione dallo stesso riportata accidentalmente, risponde del delitto di maltrattamento di animali.
Gli organi deputati ad intervenire nel caso di maltrattamento sono dunque tutti quelli di polizia giudiziaria: Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Corpo Forestale, Vigili Urbani. Tutta la polizia giudiziaria è obbligata ad accertare questo come qualsiasi altro reato. La Cassazione ha ribadito che tutti gli organi di Polizia Giudiziaria sono competenti per tutti i reati in materia ambientale e di tutela animali (Cass. Pen. Sez. III, n° 1872 del 27/9/91). Un privato cittadino può rivolgersi ad un qualsiasi organo di Polizia Giudiziaria segnalando uno dei casi di illeciti previsti dal nuovo art. 727 e dall’art. 544 c. p. richiedendo un intervento per accertare il reato ed impedire che questi venga portato ad ulteriori conseguenze.
La denuncia può essere: immediata ed orale, fatta di persona o per telefono, per illeciti in corso, richiedendo un intervento immediato per impedire il protrarsi della situazione antigiuridica; scritta in carta e forma libera nei casi in cui non è necessario l’intervento immediato, da presentarsi presso l’ufficio di qualunque organo di Polizia Giudiziaria o direttamente presso la cancelleria del Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale del luogo.
La denuncia consiste in un’esposizione di fatti concreti che viene sottoposta alla Polizia Giudiziaria ed al Magistrato per segnalare un reato e chiedere il loro intervento. Ogni denuncia pertanto deve contenere in modo chiaro: il nome, cognome e l’indirizzo del denunciante, una esposizione chiara dei fatti; gli elementi utili per individuare il o i responsabile/i; i nomi di eventuali testimoni che possano riferire sui fatti; ove possibile alcune fotografie o documenti di supporto di quanto esposto; data e firma.
Dopo aver presentato la denuncia, sarà opportuno non limitarsi ad attendere gli esiti in quanto non esiste l’obbligo di avvisare il denunciante dell’evolversi della procedura, ma sarà opportuno chiedere notizie, dopo un relativo lasso di tempo, all’organo presso il quale è stato presentato l’atto.